che il 3 febbraio 2000 il magistrato supplente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha quindi respinto l'istanza di edizione di documenti presentata da __________ __________ __________ e __________ __________ -__________, negando in pratica la pertinenza della prova richiesta; che avverso questo provvedimento gli interessati sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone l'annullamento siccome lesivo del diritto di essere sentito garantito dagli art. 6 CEDU e 29 Cost.; che in applicazione dell'art. 48 PAmm il gravame non è stato intimato né al Tribunale di espropriazione, né al municipio di __________; considerato, in diritto