che adito dai soccombenti, con sentenza 2 settembre 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta pronunzia governativa e disposto la trasmissione dell'incarto al Tribunale di espropriazione affinché avesse a pronunciarsi sulla richiesta di edizione di documenti formulata dagli insorgenti, dando loro modo, all'occorrenza, di completare la motivazione del ricorso 26 ottobre 1998 o facoltà di replica una volta visionati gli atti di cui trattasi; che lo stesso giorno questo Tribunale ha accolto la domanda di ricusazione della Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;