{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-4_2000-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17133&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "820ab5ad34f1d0956117e243894f2187"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 50.2000.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 50.2000.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 50.2000.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:18:52", "Checksum": "6ad9d3676668b298b0e6ef1fc7938bd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 50.2000.4\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);\nche l'impugnabilità a titolo indipendente di una decisione incidentale come quella avversata dai ricorrenti presuppone che il ricorso sia ricevibile contro la decisione che l'autorità competente nel merito è chiamata ad emanare e, rispettivamente, contro la decisione finale che conclude il procedimento (Borghi/Corti, op. cit., N. 1 ad art. 44 PAmm);\nche il merito della controversia deferita al giudizio del Tribunale di espropriazione concerne la retrocessione di un contributo di miglioria cui torna applicabile la legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (cfr. art. 21 LCMI);\nche le decisioni rese dal Tribunale di espropriazione quale autorità di ricorso in materia di contributi di miglioria (art. 21 cpv. 4 LCMI) sono definitive;\nche nessuna norma della LCMI prevede infatti la possibilità di impugnarle davanti a questo Tribunale;\nche sulla scorta di quanto precede il ricorso in oggetto si avvera manifestamente irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;\nche l'esito non consente di sollevare gli insorgenti dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm), atteso che la decisione impugnata non indicava affatto la possibilità di adire questo Tribunale in via ricorsuale;\nvisti gli art. 21 LCMI; 3, 28 e 48 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è irricevibile.\n2. La tassa di giudizio di fr. 200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.\n|\n3. Intimazione a: |\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}