I ricorsi inoltrati concernevano una misura pianificatoria comunale per la quale tornava applicabile la LALPT e un progetto di miglioria stradale la cui approvazione soggiaceva alla Lstr. Pur avendo una certa attinenza con l'operazione di espropriazione che si profilava all'orizzonte, quei procedimenti erano formalmente estranei alla presente causa, del tutto autonoma e disciplinata da una legge speciale che contrariamente a quelle appena citate prevede un regime straordinario per la ripartizione di spese a ripetibili, di principio addossate integralmente all'ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr, con l'eccezione di cui al capoverso seguente).