L'art. 11 lett. c Lespr garantisce all'espropriato il risarcimento delle cosiddette inconvenienze, ovvero dei danni strettamente connessi all'evento espropriativo che non rientrano nel valore venale del diritto espropriato e nell'eventuale svalutazione della frazione residua (perdite dovute ad interruzioni di attività aziendale, spese di trasloco di installazioni tecniche, costi legati a progetti divenuti inutili, ecc; cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 196 ss. ad art. 19 LFespr, Grisel, Traité de droit administratif, p. 740-741 e giurisprudenza ivi citata). 4.2.