Lo dimostrano le conclusioni stesse cui è pervenuto l'insorgente, assai distanti da quelle che il Tribunale di espropriazione si è curato di illustrare in sentenza unicamente per dimostrare l'attendibilità dei frutti ottenuti con il sistema statistico-comparativo. In ambito espropriativo il metodo a ritroso può essere quindi applicato soltanto in casi del tutto eccezionali, segnatamente allorquando è impossibile far capo al metodo comparativo a causa dell'assenza di qualsivoglia dato di raffronto (DTF 122 I 174 consid. 3a). Circostanza quest'ultima che non si è di certo verificata nell'evenienza concreta.