Parimenti, ha escluso che la sagoma del terreno susseguente all'esproprio avrebbe comportato un aumento dei costi di progettazione o di costruzione di un eventuale immobile, sottolineando peraltro che la messa in esercizio della rotonda non avrebbe provocato alcun aggravamento delle immissioni foniche, già elevatissime e superiori ai valori limite prima della sua realizzazione. La prima istanza ha disatteso infine la richiesta di pagamento di parte dei contributi di costruzione delle canalizzazioni, compresa nell'indennità al valore edilizio pieno assegnata per la sottrazione del terreno, e dei costi di patrocinio, siccome afferenti a cause estranee al mero procedimento espropriativo