{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-3_2001-06-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17132&nX40_KEY=4932541&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55f14361bfe46770d97a5965664bf94c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:51", "Checksum": "93984e004e27305a7ef7ced842e512eb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.1. La parte restante di un fondo colpito da espropriazione parziale per la realizzazione o la sistemazione di un'arteria stradale può risultare svalutata dalla vicinanza dell'opera costruita sull'area espropriata (RDAT 1989 N. 75) o dalla perdita di uno schermo protettivo, con un conseguente aumento degli inconvenienti derivanti dal traffico veicolare. In questo caso il proprietario può rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della frazione residua in base all'art. 11 lett. b Lespr. I proprietari di fondi non toccati direttamente dall'esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera viaria possono invece invocare l'avverarsi di un'espropriazione di diritti di vicinato - ed ottenere un indennizzo per il deprezzamento della loro proprietà - se il danno subito è speciale, imprevedibile e grave; solo se queste tre condizioni sono adempiute cumulativamente si può parlare di immissioni eccessive ex art. 684 CCS suscettibili di risarcimento (cfr. DTF 121 II 328 e rinvii). Tuttavia il deprezzamento non è di norma ammesso negli agglomerati urbani importanti, dove ogni proprietario deve prevedere la possibilità di sistemazioni e allargamenti delle strade nelle immediate vicinanze.\nIn caso di immissioni pregiudizievoli la giurisprudenza (DTF 106 Ib 381) opera pertanto una distinzione tra il proprietario colpito da un'espropriazione formale vera e propria e quello che, proprio a causa delle immissioni, è sostanzialmente vittima solo di un'espropriazione di diritti di vicinato; il primo potrà sollecitare il riconoscimento di un'indennità ex art. 11 lett. b Lespr non appena esiste un rapporto di causalità adeguata tra la perdita del terreno e il danno proveniente dalle immissioni, il secondo - che beneficia soltanto della protezione accordatagli dal diritto di vicinato (art. 684 e 679 CCS) - per ottenere riparazione dovrà invece provare la gravità, la particolarità e l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza il TF nella giurisprudenza citata, può quindi succedere che un proprietario costretto a cedere parte del proprio terreno venga risarcito anche per il danno cagionato da immissioni di rumore, polvere, ecc. non eccessive provenienti dall'opera, mentre un altro proprietario, toccato in egual misura dalle medesime immissioni ma non espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi indennizzo (RDAT II-1998 N. 27).\n3.2. Dagli atti si desume che lo spicchio di terreno espropriato, di complessivi 273 mq, adibito a prato come il resto della proprietà, è servito ad allargare il sedime stradale della cantonale PT 406 in corrispondenza dell'intersezione \"__________\", in modo da permettere l'inserimento di una rotonda del diametro di 30 metri. Ciò non significa tuttavia ancora che la particella ha subito un incremento del carico fonico e ambientale tale da sminuirne il valore. Intanto occorre premettere che di norma le rotonde contribuiscono a ridurre le immissioni foniche prodotte dai veicoli moderandone la velocità di transito e che già prima della realizzazione di quella in contestazione il comparto in cui è situato il mapp. __________, gravato da un TGM di 22'000 unità (dato riferito al 1990), era esposto a livelli di rumore che sia di giorno che di notte superavano ampiamente i valore limite e, in taluni casi, i valori d'allarme sanciti dall'OIF per le zone con GS II (cfr. allegato 3 OIF; doc. 36 catasto del rumore __________ dicembre 1995; doc. C inc. TE 510/89, p. 14). Lo Stato procederà tuttavia al risanamento del proprio impianto conformemente agli art. 13 ss. OIF (cfr. il relativo progetto illustrato nella relazione tecnica sulle opere di risanamento fonico delle strade cantonali nel comune di __________, doc. C inc. TE 510/89), a beneficio immediato di tutte le proprietà disposte lungo l'asse della cantonale.\nA fronte di simili emergenze, è escluso che la creazione della rotonda possa aver intaccato il valore del fondo __________, già penalizzato dalla sua vicinanza con una delle arterie più trafficate del cantone. Il ricorrente adduce nondimeno che la nuova rotatoria influenza l'andamento della circolazione incrementando l'aggravio fonico e atmosferico nelle sue adiacenze, a dispetto del fatto - sottolineato nel gravame stesso con fini diametralmente opposti - che nel punto in cui è stata inserita non v'è incontro di strade importanti suscettibili di pregiudicare la fluidità del traffico in movimento sull'asse principale. In tal caso però la svalutazione di cui si duole il ricorrente con riferimento all'incremento delle immissioni non sarebbe affatto dovuta all'evento espropriativo di cui è rimasto vittima, quanto piuttosto alla sistemazione stradale vera e propria disposta dal Cantone, con la conseguenza che il deprezzamento del fondo dovuto all'ipotetico aumento di inquinamento si sarebbe verificato anche in assenza di un esproprio a carico del mapp. __________. Tra l'espropriazione e la presunta perdita di valore del fondo verrebbe quindi a mancare un rapporto di causalità adeguata sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr."}