{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-3_2001-06-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17132&nX40_KEY=4932541&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55f14361bfe46770d97a5965664bf94c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:51", "Checksum": "93984e004e27305a7ef7ced842e512eb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art. 22ter).\nL'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione. Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).\nIl dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).\nIn casu il dies aestimandi va situato in corrispondenza del 29 aprile 1998, giorno in cui il Tribunale di espropriazione ha decretato l'anticipata immissione in possesso del diritto espropriato.\n2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi . Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.\n2.3. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto contrattazioni realizzate nei mesi precedenti il dies aestimandi relative a fondi inedificati collocati in zona R4 di __________. La ragione è ovvia e va ricercata nella depressione che ha contraddistinto il mercato immobiliare ticinese dopo il crollo intervenuto nel corso del 1990 e l'ulteriore ribasso verificatosi nei due anni seguenti.\nLa prima istanza ha quindi esteso le proprie ricerche al periodo 1997-1999 e ai comuni confinanti con __________ (cfr. doc. 64), rinvenendo diverse transazioni aventi per oggetto terreni posti in zone di utilizzazione di vario tipo (dalla R2 alla R5). Premesso che ai fini dell'estimo possono essere prese in considerazione solo le operazioni precedenti il dies aestimandi (DTF 122 II 344 consid. 5a), i dati raccolti dal Tribunale di espropriazione - una volta depennati i negozi posteriori al 29 aprile 1998 e le compravendite di particelle di superficie inferiore ai 400 mq - dimostrano che prima della data determinante il prezzo medio pagato a __________ per terreni inclusi in zona R2 (i.s. 0.50, i.o. 30%) è stato di fr. 267.- il mq. Nei comuni vicini, applicando i medesimi criteri di cernita, sono invece emerse le seguenti quotazioni di mercato:\n__________ zona R5 (i.s. 0.70, i.o. 30%) fr. 273.- il mq\nzona R3 (i.s. 0.50, i.o. 30%) fr. 228.- il mq\n__________ zona R3 (i.s. 0.70, i.o. 40%) fr. 357.- il mq\n__________ zona R3 (i.s. 0.60, i.o. 30%) fr. 311.- il mq"}