{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-3_2001-06-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17132&nX40_KEY=4932541&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55f14361bfe46770d97a5965664bf94c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:51", "Checksum": "93984e004e27305a7ef7ced842e512eb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn esito alle usuali indagini a RF il primo giudice ha constatato innanzi tutto che nel 1998 a __________ non erano stati compravenduti fondi con caratteristiche pianificatorie (R4) identiche al terreno espropriato. Ha quindi esteso le ricerche al periodo 1997-1999 ed ai comuni vicini (__________, __________ __________ __________, __________, __________), giungendo alla conclusione che la quotazione media - valori estremi esclusi - dei terreni R3-R5 della regione si aggirava sui 362.- fr. il mq. Dopo esser giunto a risultato pressoché identico applicando il metodo del calcolo a ritroso, ha quindi stimato in fr. 380.- il mq il valore venale del mapp. __________ tenuto conto dei suoi parametri edificatori e delle sue peculiarità positive. Quanto alla svalutazione della porzione residua, il Tribunale di espropriazione ha negato che l'intervento espropriativo potesse incidere sulle possibilità di sfruttamento della proprietà o sulla sua redditività. Parimenti, ha escluso che la sagoma del terreno susseguente all'esproprio avrebbe comportato un aumento dei costi di progettazione o di costruzione di un eventuale immobile, sottolineando peraltro che la messa in esercizio della rotonda non avrebbe provocato alcun aggravamento delle immissioni foniche, già elevatissime e superiori ai valori limite prima della sua realizzazione. La prima istanza ha disatteso infine la richiesta di pagamento di parte dei contributi di costruzione delle canalizzazioni, compresa nell'indennità al valore edilizio pieno assegnata per la sottrazione del terreno, e dei costi di patrocinio, siccome afferenti a cause estranee al mero procedimento espropriativo nell'ambito delle quali sono state d'altronde assegnate congrue ripetibili.\nD. Mediante ricorso 31 gennaio 2000 __________ __________ ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità da versargli a seguito dell'esproprio parziale del mapp. __________ venga definita in fr. 460.- il mq per il terreno, fr. 90'000.- per l'applicazione di accorgimenti antirumore, antivibrazioni ed antinquinamento a seguito della costruzione della rotonda, nonché fr. 15'000.- per spese di patrocinio.\nEvocati i fatti e le tappe salienti delle procedure sostenute contro il comune di __________ e lo Stato in relazione al progetto della rotonda, il ricorrente ha rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo per aver preso in considerazione fondi con caratteristiche edificatorie e superfici inferiori a quelle del mapp. __________. A suo parere, i terreni che più si avvicinano alle peculiarità del terreno espropriato sono i mapp. __________ di __________ e 1197 di __________ __________ venduti a fr. 439.-, rispettivamente 422.-, il mq. La proprietà __________ sarebbe comunque ancor più pregiata e varrebbe non meno di fr. 460.- il mq grazie alla sua ampiezza, agli indici di cui dispone ed alla vicinanza con autostrada e ferrovia. Un calcolo alla rovescia maggiormente aderente alla realtà rispetto a quello esposto dal Tribunale di espropriazione, utilizzando segnatamente un reddito per abitazione di fr. 160.-/mq e un tasso ipotecario del 4.25%, avrebbe peraltro dimostrato che la sua quotazione commerciale potrebbe raggiungere tranquillamente i 637.- fr. al mq.\nIn tema di immissioni moleste l'insorgente ha riproposto le argomentazioni addotte senza successo in prima istanza, censurando in particolare il mancato esperimento di una perizia volta a determinare l'indubbio aggravio ambientale creato dalla nuova rotonda, le misure da adottare per contenerlo in seno all'edificazione della proprietà e il costo di tali accorgimenti. Sottolineato l'aumento dei rumori, delle vibrazioni e dell'inquinamento indotto dall'esercizio della rotonda, ha dunque sollecitato l'assunzione di tale prova in questa sede ribadendo le sue pretese risarcitorie di fr. 90'000.-.\nCome in prima istanza, __________ __________ ha invocato per concludere l'art. 11 lett. c Lespr al fine di ottenere il pagamento di fr. 15'000.-, somma destinata a coprire le spese e gli onorari sopportati per tutelare i suoi legittimi diritti di espropriato.\nE. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nAd identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.\nF. Il Tribunale cantonale amministrativo ha richiamato dall'istanza inferiore le perizie prodotte nella causa __________ /__________ (inc. TE no. 510/89), atti che il ricorrente ha già avuto modo di consultare e commentare durante la procedura di primo grado.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.\nIl gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti senza procedere all'assunzione delle prove (sopralluogo, perizie) notificate dall'insorgente, insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti sono note al Tribunale. Quanto alle perizie, i documenti tecnici acquisiti all'incarto bastano per statuire sul tema delle immissioni moleste.\n2. Valore venale dello scorporo espropriato\nIl ricorrente contesta innanzi tutti il risarcimento di fr. 380.- il mq accordatogli per l'avulsione di 273 mq (misura definitiva) della sua proprietà."}