{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-3_2001-06-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17132&nX40_KEY=4932541&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55f14361bfe46770d97a5965664bf94c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:51", "Checksum": "93984e004e27305a7ef7ced842e512eb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 50.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 31 gennaio 2000 di\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 24 dicembre 1999 (no. 435/40) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà di 280 mq del mapp. __________ RF di __________ in vista della formazione della rotonda \"stazione ovest\" in territorio di __________; |\nviste le risposte:\n- 4 febbraio 2000 del Tribunale di espropriazione;\n- 29 febbraio 2000 dello Stato del Canton Ticino;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di 2'960 mq censito quale prato-campo.\nIl terreno, pianeggiante, di forma regolare e completamente urbanizzato, si trova nei pressi della stazione FFS, segnatamente a margine del cosiddetto incrocio __________, sulla sinistra della strada cantonale __________ -__________ circolando in direzione di __________.\nIl vigente PR di __________ lo ha incluso in zona R4, ove è permessa la costruzione di edifici a carattere residenziale e commerciale, nonché l'installazione di aziende artigianali non moleste (i.s. 0.9, con supplemento dello 0.1 per la formazione di negozi, ristoranti o locali pubblici, i.o. 30%; art. 33 NAPR).\nLa proprietà, al pari di tante altre situate in quel di __________, è esposta al rumore stradale e ferroviario con superamento - già nel 1990 - dei valori d'allarme (cfr. catasto del rumore doc. 36). Nel 1995 è d'altronde entrata in vigore una norma di diritto autonomo comunale (art. 43.2 NAPR) ai sensi della quale nelle zone esposte la costruzione di un edificio con locali sensibili al rumore è autorizzata unicamente se i valori limite d'immissione possono essere rispettati tramite misure di costruzione che proteggono l'edificio dai rumori oppure grazie alla disposizione dei locali sensibili sul lato opposto dell'edificio rispetto al rumore stesso (cfr. art. 31 cpv. 1 OIF, di identico tenore).\nB. Mediante avviso personale 27 ottobre 1995 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) lo Stato del Canton Ticino ha promosso la procedura di espropriazione formale dei fondi necessari alla realizzazione della rotonda \"stazione ovest\" di __________, opera prevista nell'ambito degli interventi di miglioramento dell'asse stradale __________ -__________. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 280 mq ca. collocati nell'angolo N-O della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 350.- il mq.\nIl 1° dicembre 1995 __________ __________ ha contestato di rimando la pubblica utilità del progetto e postulato una modifica dei piani, oltre ad un indennizzo di fr. 460.- il mq per il terreno e la riparazione di tutti gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'esproprio. Nel contempo il proprietario del mapp. __________ ha impugnato una modifica di poco conto del PR di __________ relativa alla creazione della stessa rotonda. Esauritosi questo contenzioso con il successo del ricorrente (cfr. sentenza 2 ottobre 1996 del TPT pubblicata nella RDAT I-1997 N. 40), con sentenza 22 luglio 1997 fondata sull'art. 39a Lstr il Tribunale di espropriazione ha respinto le censure sollevate dal privato e accertato la pubblica utilità della prevista miglioria stradale. Tale pronunzia è stata confermata dal Tribunale federale (STF 9 dicembre 1997).\nLiquidato l'incidente processuale, il 23 gennaio 1998 lo Stato ha sollecitato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati, concessa il 29 aprile seguente dal Tribunale di espropriazione.\nLe parti hanno quindi esposto le loro ragioni nell'ambito di un duplice scambio di allegati. Nel suo memoriale 11 maggio 1998 __________ __________ ha così avuto modo di specificare le proprie pretese, ammontanti a fr. 460.- il mq per il terreno avulso, fr. 428'000.- per la svalutazione della porzione residua, fr. 80'000.- per asseriti maggiori oneri progettuali, fr. 4'180.- quale ristorno parziale del contributo pagato a suo tempo per le canalizzazioni, fr. 90'000.- a titolo di partecipazione alle spese di protezione fonica di un'eventuale erigenda costruzione e, infine, fr. 15'000.- per le spese di patrocinio.\nCon risposta 4 giugno 1998 il Cantone ha invece avversato partitamente le rivendicazioni dell'espropriato, riconfermandosi peraltro nell'offerta d'indennizzo presentata in ingresso di causa. In sede di replica e di duplica, così come all'udienza con relativo sopralluogo del 15 ottobre 1998, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 24 dicembre 1999 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriato, riconoscendogli fr. 380.- il mq, oltre interessi, per l'esproprio del terreno."}