Di conseguenza: 1.1. Il dispositivo 1.2. della decisione 15 dicembre 1999 (no. 30/92-85) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato. 1.2. Gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio. 2. Non si prelevano spese, né tassa di giudizio. | 3. Intimazione a: | | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario