che in mancanza di una qualsiasi indicazione che gli consenta di affrontare il tema oggetto di contenzioso, il Tribunale cantonale amministrativo non può che annullare la pronunzia impugnata limitatamente al dispositivo concernente le indennità dovute a __________ __________ e rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm); che il ricorso va pertanto accolto proprio laddove censura il Tribunale di espropriazione per diniego di giustizia formale; che date le circostanze non si preleva tassa di giudizio. Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; 50, 70 Lespr; 18, 28, 43, 46 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: