il fatto che la pretesa, riferita a vicissitudini risalenti al 1989, possa apparire estranea al procedimento espropriativo promosso tre anni dopo, non consente di sanare il vizio; che il primo giudice non ha giustificato il proprio operato neppure in sede di osservazioni al ricorso, ove si รจ limitato sic et simpliciter a proporre la reiezione del gravame; avesse speso due parole per chiarire i fondamenti della sua decisione, questo Tribunale avrebbe potuto verosimilmente pronunciarsi in merito dopo aver sentito l'insorgente;