notifica 30.12.1999 e scritto 22.2.1990 doc. 1); che __________ __________ ha ribadito tale pretesa, unitamente alle altre notificate, in occasione dell'udienza di conciliazione dell'8 giugno 1993; che il Tribunale di espropriazione non ha effettuato alcun atto istruttorio in vista dell'evasione della domanda, ma soprattutto non ha benché minimamente spiegato in sentenza i motivi che l'hanno indotto a rifiutare la chiesta indennità di fr. 7'700.-;