2 Cost. e desunto in precedenza dall'art. 4 vCost., impone all'autorità di esaminare diligentemente le domande formulate dalle parti e di motivare con cura le proprie decisioni (DTF 124 II 146 consid. 2); che secondo la giurisprudenza (DTF 123 I 31 consid. 2) è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di deferirla in piena coscienza di causa ad una giurisdizione superiore (cfr. pure RDAT 1988