considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr; che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm); che il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e desunto in precedenza dall'art. 4 vCost.