Circa la prima premessa, non v'è dubbio che una volta riconosciuta la ricevibilità delle pretese insinuate dall'espropriato il 27 maggio 1983 (per ragioni dedotte dal principio della buona fede perlomeno in base al dispositivo 3 della sentenza 13.2.1978 del Tribunale di espropriazione), la procedura in itinere non poteva che configurarsi alla stregua della mera prosecuzione o completazione della causa di espropriazione formale avviata dal consorzio nel 1976, con l'ulteriore conseguenza che in forza dell'art. 19 Lespr il dies aestimandi si trovava ancora a coincidere con il 1° maggio 1977, data dell'anticipata immissione in possesso. La tesi del nuovo procedimento autonomo affacciata dal