CDABD siccome confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 16 giugno 1987 (= RDAT 1988 N. 67), partendo dal presupposto che il caso all'esame costituiva la continuazione della procedura di espropriazione formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e che al momento determinante, ovvero il 1° maggio 1977, sulla porzione del fondo interessata dalle canalizzazioni non sussisteva un qualsivoglia vincolo pianificatorio che negasse al proprietario la facoltà di edificare.