Per finire, l'insorgente si è chiesto se l'espropriato poteva beneficiare degli interessi a far tempo dal 1° maggio 1977, dopo che ha tardato a presentare l'istanza 27 maggio 1983 e si è dichiarato disposto a tenere in sospeso a più riprese la seconda procedura espropriativa. G. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione è pervenuto l'espropriato, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito. Considerato, in diritto 1.