Nel merito, ha puntualizzato innanzi tutto che il nuovo giudizio rientrava nel quadro della continuazione della procedura di espropriazione formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e sfociata nella decisione parziale del 13 febbraio 1978, per cui il dies aestimandi si situava come in precedenza al 1° maggio 1977, giorno in cui sulla porzione del fondo attraversata dalle canalizzazioni non sussisteva alcun vincolo pianificatorio che ne limitasse l'edificabilità.