In ordine, il Tribunale di espropriazione ha dunque ammesso la ricevibilità dell'istanza 27 maggio 1983 dell'espropriato sostenendo - nel solco della STA 16.6.1987 - che la sua decisione del 13 febbraio 1978 era di natura parziale e non era neppure cresciuta in giudicato formale per rapporto alla piena indennità dovuta per legge all'espropriato.