il primo giudice ha riproposto in sostanza la soluzione varata in quell'occasione, seguendo peraltro esplicitamente alcuni ragionamenti svolti da questo Tribunale per avallarla. In ordine, il Tribunale di espropriazione ha dunque ammesso la ricevibilità dell'istanza 27 maggio 1983 dell'espropriato sostenendo - nel solco della STA 16.6.1987 - che la sua decisione del 13 febbraio 1978 era di natura parziale e non era neppure cresciuta in giudicato formale per rapporto alla piena indennità dovuta per legge all'espropriato.