{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-1_2001-03-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17170&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9140307517bf118c1d441e795064c0bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:00:04", "Checksum": "56110000c4fa312ecd13dee2b507c8bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il Tribunale di espropriazione ha ammesso in pratica che l'abbandono del progetto concernente la strada espresso aveva provocato una nuova situazione per gli espropriati, tale da giustificare l'inoltro di nuove pretese e l'assegnazione di una ulteriore indennità per minor valore del mappale. Questo perché con la cancellazione della strada il tracciato delle condotte era venuto a trovarsi una quarantina di metri più a S del necessario, invadendo pesantemente la parte settentrionale del fondo e condizionandone lo sfruttamento edilizio.\nAnche questa deduzione si avvera in casu errata poiché non tiene conto del dettaglio pianificatorio evocato in precedenza. In effetti, venuto meno il progetto della strada espresso, la porzione settentrionale del mapp. __________ è rimasta comunque inedificabile a cagione della sussistenza del vincolo AP, cosicché sotto questo profilo la situazione venutasi a creare nel 1983 era assolutamente identica a quella esistente nel 1977. Di riflesso, non v'era motivo alcuno per rimettere in discussione l'ammontare delle indennità accordate all'espropriato, né tanto meno per concederne altre, di maggior ampiezza e per altro titolo, con il pretesto di un danno non definibile con precisione al momento della prima decisione.\nCerto, è probabile che in assenza del progetto della strada espresso il fondo sarebbe stato incluso pressoché totalmente in zona residenziale, da un lato, e le canalizzazioni l'avrebbero toccato in modo più marginale, dall'altro. Questa ipotesi, per quanto plausibile, non consente tuttavia di approdare a conclusioni che consentano di tutelare il giudizio impugnato. Intanto non si può fare a meno di annotare che il vincolo AP è stato verosimilmente istituito per salvaguardare la riva del Ticino o in funzione della futura arteria cantonale, per cui il __________ è completamente estraneo a questa scelta pianificatoria e di certo non può esserne tenuto responsabile, né deve sopportarne le conseguenze. Eventuali pretese di indennità per titolo di espropriazione materiale andavano infatti insinuate nei confronti dell'autore della misura pianificatoria, il comune di __________ (RDAT II-1998 N. 34, 1990 N. 57), o all'occorrenza del suo beneficiario, lo Stato (art. 39 cpv. 2 Lespr), nell'ambito di una specifica causa che in ogni modo toccava all'espropriato promuovere.\nQuanto al percorso delle opere consortili, oggi come allora le due condotte risultano collocate lungo il margine superiore del settore edificabile del mapp. __________, immediatamente a ridosso della superficie colpita dal vincolo AP. Se l'attuale revisione di PR dovesse essere approvata così come adottata dal legislativo di __________, i manufatti sotterranei verranno a trovarsi addirittura nella cosiddetta zona golenale di tamponamento, ovvero in una zona di per sé inedificabile ma computabile negli indici (cfr. doc. 35). A fronte di simili emergenze, il calcolo dei \"maggiori costi di costruzione\" e di \"condizionamento del progetto edilizio\" sviluppato dalla prima istanza in funzione delle difficoltà di edificazione dell'area posta tra le condutture e il confine N della part. __________ (cfr. sentenza impugnata, p. 12) appare destituito di ogni fondamento, poiché - come più volte sottolineato - quel comparto era da tempo inedificabile indipendentemente dagli interventi operati nelle immediate vicinanze dal consorzio. Posto che le condotte scorrono interrate lungo il filo settentrionale della porzione del fondo inclusa in zona residenziale e non ne compromettono quindi minimamente l'edificabilità, il proprietario della part. __________ non subisce pregiudizio diverso o maggiore rispetto a quello già preso in considerazione nel contesto della prima decisione (del 13 febbraio 1978) adottata dal Tribunale di espropriazione. Ne segue che primo giudice avrebbe dovuto respingere tutte le richieste che l'espropriato ha presentato il 27 maggio 1983.\n4. Stante quanto precede il ricorso dev'essere accolto, con il conseguente annullamento del giudizio impugnato.\nLa tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del resistente, atteso che in questa sede sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di __________ __________).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 1, 9, 12, 19, 32, 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è accolto.\n§. Di conseguenza la sentenza 2 dicembre 1999 (no. 189/76) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata; le pretese di indennità formulate da __________ __________ con istanza 27 maggio 1983 sono respinte.\n2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del resistente __________ __________, con l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n|\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}