{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-1_2001-03-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17170&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9140307517bf118c1d441e795064c0bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:00:04", "Checksum": "56110000c4fa312ecd13dee2b507c8bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCirca il calcolo dell'indennità esposto nella decisione impugnata, il ricorrente ha contestato in via prudenziale l'applicazione degli stessi coefficienti (del 5%, rispettivamente del 2%) impiegati nel caso __________, rilevando in particolare che rispetto al mapp. __________ le opere consortili intaccano minimamente la proprietà dell'espropriato e occupano una superficie inferiore, cosicché entrambi gli indennizzi accordati andrebbero ridimensionati, quello riferito ai \"condizionamenti del progetto edilizio\" addirittura soppresso. Incomprensibile si appaleserebbe d'altronde la concessione di un'indennità corrispondente all'intero valore venale dell'area ingombrata dai condotti se - come affermato in passato da questo Tribunale e dall'istanza inferiore - tale superficie è inedificabile di fatto ma utilizzabile giuridicamente siccome computabile nel calcolo degli indici.\nPer finire, l'insorgente si è chiesto se l'espropriato poteva beneficiare degli interessi a far tempo dal 1° maggio 1977, dopo che ha tardato a presentare l'istanza 27 maggio 1983 e si è dichiarato disposto a tenere in sospeso a più riprese la seconda procedura espropriativa.\nG. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione è pervenuto l'espropriato, il quale ha avversato partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in seguito.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.\nIl gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Nel giudizio impugnato il Tribunale di espropriazione ha riproposto la soluzione abbracciata nella propria decisione 19 febbraio 1986 in re E.B. c. CDABD siccome confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 16 giugno 1987 (= RDAT 1988 N. 67), partendo dal presupposto che il caso all'esame costituiva la continuazione della procedura di espropriazione formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e che al momento determinante, ovvero il 1° maggio 1977, sulla porzione del fondo interessata dalle canalizzazioni non sussisteva un qualsivoglia vincolo pianificatorio che negasse al proprietario la facoltà di edificare.\nCirca la prima premessa, non v'è dubbio che una volta riconosciuta la ricevibilità delle pretese insinuate dall'espropriato il 27 maggio 1983 (per ragioni dedotte dal principio della buona fede perlomeno in base al dispositivo 3 della sentenza 13.2.1978 del Tribunale di espropriazione), la procedura in itinere non poteva che configurarsi alla stregua della mera prosecuzione o completazione della causa di espropriazione formale avviata dal consorzio nel 1976, con l'ulteriore conseguenza che in forza dell'art. 19 Lespr il dies aestimandi si trovava ancora a coincidere con il 1° maggio 1977, data dell'anticipata immissione in possesso. La tesi del nuovo procedimento autonomo affacciata dal ricorrente per rinvenire un'altra e più vantaggiosa data determinante non può essere accreditata, non solo perché tralascia di considerare che l'esproprio formale è avviato per legge dall'espropriante e non dall'espropriato, ma anche perché è mutuata da una lex specialis (LIE) applicabile soltanto alle installazioni per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica (cfr. art. 44 LIE) le cui norme in tema di espropriazione sono state peraltro abolite o modificate con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, della legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di approvazione dei piani.\nRiguardo alla seconda, gli atti di causa - segnatamente il documento pianificatorio (doc. 1.1) prodotto dal __________ in allegato alla risposta del 26 agosto 1983 - dimostrano che in realtà il PR di Bellinzona entrato in vigore il 18 maggio 1977 ha collocato la maggior parte della part. __________ in zona residenziale semi-estensiva, mentre la porzione settentrionale è stata inserita in una zona per attrezzature pubbliche, attraversata a sua volta in senso latitudinale dalle corsie della prospettata strada di circonvallazione cantonale __________ -__________ -__________. Dalle planimetrie agli atti si desume d'altronde che il ricorrente ha posato le sue canalizzazioni a fianco del tracciato della prevista strada espresso e quindi nel settore edificabile del mapp. __________, ma immediatamente a ridosso della superficie inedificabile del medesimo: inedificabile siccome inclusa in zona AP a partire dal 18 maggio 1977 e certamente oggetto di blocco edilizio ex art. 25 bis LE 73 all'inizio dello stesso mese. A quest'ultimo proposito è appena il caso di rilevare che in sede espropriativa non si possono ignorare gli influssi, siano essi positivi o negativi, che un determinato assetto pianificatorio prossimo all'approvazione è in grado di esercitare sul fondo oggetto d'estimo (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 56 ss. e 78 ad art. 19 LFespr).\nQuesto, in breve, per evidenziare come il Tribunale di espropriazione abbia fondato le proprie valutazioni su circostanze errate laddove ha omesso completamente di considerare la presenza di un vincolo AP sulla parte settentrionale del mapp. __________, misura pianificatoria avente portata propria e limitativa del diritto di proprietà."}