{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-1_2001-03-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17170&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9140307517bf118c1d441e795064c0bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:00:04", "Checksum": "56110000c4fa312ecd13dee2b507c8bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. Caduto definitivamente il progetto della strada espresso, il 27 maggio 1983 __________ __________ ha comunicato al Tribunale di espropriazione di voler vendere la proprietà previa lottizzazione, sollecitando in via principale lo spostamento delle tubazioni verso N e in via subordinata l'istituzione di una servitù di non edificazione dietro versamento di un'indennità di fr. 340.- il mq, oppure l'esproprio formale della porzione settentrionale del fondo a fr. 350.- il mq.\nQualificato l'atto come una domanda di risarcimento per titolo di espropriazione materiale, il Tribunale di espropriazione l'ha notificato al CDABD, decretando nel contempo l'avvio di una procedura di stima.\nIn risposta il consorzio ha posto le pretese in relazione al precedente procedimento espropriativo, eccependone in particolare la ricevibilità sia dal profilo dell'art. 32 Lespr sia in base all'art. 12 Lespr e opponendosi comunque al loro accoglimento.\nAll'udienza del 30 settembre 1983 le parti hanno concordato di procedere all'elaborazione di un progetto di lottizzazione del mapp. __________, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni. Il processo è poi stato contraddistinto da dieci anni di inattività cui hanno fatto seguito alcuni dibattimenti intercalati da ampie pause in vista di un accomodamento bonale della controversia. Venuta meno la possibilità di addivenire ad un accordo e chiaritasi la situazione dal profilo pianificatorio, il 29 marzo 1999 le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno sostanzialmente ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande avverse.\nE. Con sentenza 2 dicembre 1999 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate da __________ __________, accogliendole parzialmente.\nPremesso che la fattispecie era simile, se non addirittura identica, a quella di un caso deciso in passato con sentenza (STE 19 febbraio 1986 in re Eredi __________ c. CDABD) confermata dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 16 giugno 1987 pubblicata nella RDAT 1988 N. 67), il primo giudice ha riproposto in sostanza la soluzione varata in quell'occasione, seguendo peraltro esplicitamente alcuni ragionamenti svolti da questo Tribunale per avallarla.\nIn ordine, il Tribunale di espropriazione ha dunque ammesso la ricevibilità dell'istanza 27 maggio 1983 dell'espropriato sostenendo - nel solco della STA 16.6.1987 - che la sua decisione del 13 febbraio 1978 era di natura parziale e non era neppure cresciuta in giudicato formale per rapporto alla piena indennità dovuta per legge all'espropriato.\nNel merito, ha puntualizzato innanzi tutto che il nuovo giudizio rientrava nel quadro della continuazione della procedura di espropriazione formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e sfociata nella decisione parziale del 13 febbraio 1978, per cui il dies aestimandi si situava come in precedenza al 1° maggio 1977, giorno in cui sulla porzione del fondo attraversata dalle canalizzazioni non sussisteva alcun vincolo pianificatorio che ne limitasse l'edificabilità. Sulle ragioni del riconoscimento di un ulteriore indennizzo, si è rifatto alle considerazioni già esposte nella propria pronunzia 19 febbraio 1986 in re Eredi __________, annotando che, decaduto il vincolo di strada espresso, il consorzio doveva rispondere verso l'espropriato per aver posato le tubazioni lungo un tracciato non corrispondente ai dettami della proporzionalità e dell'adeguatezza. Quanto al calcolo del risarcimento, la prima istanza ha ripreso il metodo già utilizzato nel caso __________, quantificando in fr. 830.- i costi di edificazione al mq e in mq 3240 la superficie pregiudicata dalle opere consortili. Posta questa premessa, ha infine assegnato all'espropriato un'indennità di fr. 129'600.- per maggiori costi di edificazione (5% di fr. 830.- x 3240 mq) e di fr. 51'840.- per titolo di condizionamento del progetto edilizio (2% di fr. 830.- x 3240 mq). In totale, fr. 181'440.- oltre interessi a contare dal 1° maggio 1977, somma corrispondente all'incirca al valore edilizio pieno del terreno occupato dalle canalizzazioni.\nF. Avverso la predetta pronunzia il __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 18 gennaio 2000, postulandone l'annullamento.\nDopo aver ammesso che le pretese insinuate il 27 maggio 1983 dal proprietario del mapp. __________ erano ricevibili perlomeno in base al dispositivo 3 della sentenza 13.2.1978 del Tribunale di espropriazione, l'ente espropriante ha sottolineato che nessun fatto nuovo suscettibile di rendere più incisivo l'intervento espropriativo e di giustificare di conseguenza un aumento dell'indennità di espropriazione si era verificato rispetto alla situazione esistente il 1° maggio 1977. A suo parere, la procedura in essere non sarebbe la continuazione di quella iniziatasi nel 1976, ma alla stregua di quanto avviene in materia di condotte elettriche aeree si tratterebbe di un procedimento nuovo ed autonomo in seno al quale il dies aestimandi andrebbe fissato al 2 dicembre 1999 ex art. 19 2.a frase Lespr, giorno in cui la porzione del fondo occupata dalle opere consortili era inedificabile stante il blocco edilizio vigente a salvaguardia dei contenuti del PR appena pubblicato. La fattispecie sarebbe dunque ben diversa da quella giudicata in re __________, sia perché in quest'ultimo caso la superficie attraversata dalle canalizzazioni non è mai stata gravata da un divieto di costruzione sancito dalla pianificazione del comune di __________, sia perché quella proprietà - contrariamente alla part. __________ - è stata invasa pesantemente dalle condotte del __________ violando il principio della proporzionalità."}