{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2000-1_2001-03-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17170&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9140307517bf118c1d441e795064c0bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2000.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:00:04", "Checksum": "56110000c4fa312ecd13dee2b507c8bd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2001 50.2000.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 18 gennaio 2000 del\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 2 dicembre 1999 (no. 189/76) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'esproprio del mapp. __________ RFD di Bellinzona; |\nviste le risposte:\n- 4 febbraio 2000 del Tribunale di espropriazione;\n- 18 febbraio 2000 di __________ __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ __________ è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, di complessivi 17'928 mq, così censito a RF:\nb) prato mq 17'471\nD) stalla mq 139\nE) casa-portico mq 139\nF) silos mq 32\nG) concimaia mq 33\nH) abitazione mq 105\nI) pollaio mq 9\nIl fondo, di forma pressoché rettangolare, si trova in località __________ __________, tra la sponda sinistra del fiume Ticino e via __________. Completamente urbanizzato, è sempre stato oggetto di sfruttamento agricolo.\nB. a) Il PR di Bellinzona entrato in vigore il 18 maggio 1977 ha collocato la maggior parte del mapp. __________ in zona residenziale semi-estensiva (i.s. 0.4, i.o. 30%, 2 piani, altezza massima m 7.50). La porzione settentrionale è stata invece inserita in una zona per attrezzature pubbliche, a sua volta attraversata in senso latitudinale dalle corsie della prospettata strada di circonvallazione cantonale __________ -__________ -__________ (in seguito: strada espresso). Lo stesso dicasi per l'angolo O e il confine S-O della proprietà, gravati da un vincolo AP e interessati dallo svincolo __________ __________ della predetta opera viaria, fatta eccezione per una minuscola superficie di forma triangolare inclusa in zona residenziale semi-intensiva (i.s. 0.6, i.o. 25%, 2-4 piani, altezza massima m 13.50).\nb) Il 14 marzo 1983 il Gran Consiglio ha deciso di non entrare in materia sul messaggio 30 settembre 1976 del Consiglio di Stato concernente i ricorsi contro la pubblica utilità e il tracciato del piano regolatore delle strade cantonali nei comuni di __________ -__________, __________ e __________, affossando così la proposta pianificatoria concernente la strada espresso (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p. 1999). In effetti, il 29 marzo seguente il Consiglio di Stato ha risolto di abbandonare definitivamente il progetto.\nc) Nel febbraio del 1988 il mapp. __________ è stato incluso in una zona di pianificazione della durata di cinque anni istituita dall'autorità cantonale giusta gli art. 16 ss. DEPT 1980.\nd) La revisione del PR comunale adottata il 6 luglio 1999 dal legislativo di Bellinzona prevede che il settore meridionale della part. __________ possa essere edificato previo allestimento di un piano di quartiere. La frazione del fondo compresa tra il fiume e la vecchia linea di arretramento della strada espresso risulta per contro assegnata ad una cosiddetta zona golenale di tamponamento la cui superficie, di per sé inedificabile, sarà tuttavia computabile ai fini del calcolo degli indici.\nC. Nel 1977 il Consorzio depurazione acque di __________ e dintorni (in seguito: CDABD) ha avviato la procedura di esproprio di alcuni diritti necessari alla realizzazione del collettore consortile no. 130 e del canale di alleggerimento no. 503 nella tratta bagno pubblico-via __________, opere destinate ad essere posate tra la futura strada espresso e la sua linea di arretramento. In corrispondenza del mapp. __________ di __________ l'ente espropriante ha domandato in particolare un diritto di attraversamento per entrambi i manufatti lunghi circa 160 m e comprensivi di 5 camere di ispezione, nonché il diritto di accedervi per manutenzione.\nCon sentenza 13 febbraio 1978 cresciuta incontestata in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha ammesso la costituzione della chiesta servitù di canalizzazione, riconoscendo al proprietario del fondo gravato un indennizzo di fr. 15.- per ogni ml del canale di alleggerimento, di fr. 3.- per ogni ml del collettore, di fr. 100.- per ogni pozzetto d'ispezione e di fr. 0.50/mq/anno per la superficie occupata durante i lavori, oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° maggio 1977, giorno dell'anticipata immissione in possesso. La prima istanza ha escluso di poter accordare un risarcimento di maggior ampiezza che si avvicinasse al valore edilizio pieno del terreno invaso dalle canalizzazioni, vuoi perché il progetto della strada espresso - non ancora iscritto nel PR delle strade cantonali e ripreso nel piano di utilizzazione di __________ a titolo prettamente indicativo - non aveva creato alcun vincolo giuridicamente valido ed era quindi insuscettibile di influire sull'estimo, vuoi perché la posa delle opere consortili non sembrava impedire ipso facto un'edificazione razionale della proprietà __________. Il Tribunale di espropriazione ha aggiunto tuttavia che un'eventuale incidenza negativa della servitù sulle possibilità di edificazione del fondo avrebbe potuto essere stabilita soltanto alla luce di circostanze concrete, per cui ha riconosciuto all'espropriato la facoltà di inoltrare ulteriori pretese in base all'art. 32 cpv. 1 lett. a Lespr una volta allestito un razionale progetto di costruzione, formalizzando questa garanzia nel dispositivo 3 del proprio giudizio."}