che sulla scorta di quanto precede la decisione con la quale il Tribunale di espropriazione ha rinunciato ad ordinare la chiamata in causa dello __________ non presta il fianco a critiche di sorta; censurabile, ma in casu privo di conseguenze, si avvera unicamente l'iter processuale seguito dal primo giudice, che ha omesso di sentire il chiamato prima di pronunciarsi sull'istanza presentata dal comune; che la reiezione del gravame trae seco la condanna del comune ricorrente al pagamento di spese e ripetibili (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr). Per questi motivi, visti gli art. 5 LPT; 2, 39, 50, 70 Lespr; 18, 25, 28, 31 e 43; dichiara e pronuncia: