che giusta l'art. 25 PAmm, applicabile al contenzioso espropriativo grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr, l'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento; l'istituto della chiamata in causa mira ad includere nel procedimento amministrativo persone che non potrebbero altrimenti parteciparvi in veste di parte per carenza di legittimazione (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 2 ad art. 14); che per ordinare l'ingresso nel procedimento di un terzo è necessario che il chiamato abbia un interesse legittimo all'esito della lite;