che il Tribunale di espropriazione e la Fondazione hanno proposto la reiezione dell'impugnativa con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del ricorso sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm in virtù del rimando di cui all'art. 70 Lespr; che il gravame in oggetto è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);