{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-9_2000-02-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17124&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1fdf85cca0d107218de4d343df1fe2e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2000 50.1999.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2000 50.1999.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2000 50.1999.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:18:57", "Checksum": "42c38d5a8c59c6be0062420157714614", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2000 50.1999.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 16 settembre 1999 del\n|\n|\n__________, __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 25 agosto 1999 (no. 309/80) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha respinto l'istanza presentata dall'insorgente per chiamare in causa lo __________ nel contesto della procedura di espropriazione materiale avviata nei suoi confronti dalla __________ a seguito dell'entrata in vigore del PR 1984 e della mancata inclusione in zona edificabile dei mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________;\n|\nviste le risposte:\n- 22 settembre 1999 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\n- 18 ottobre 1999 della __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche la __________ (in seguito: Fondazione) è proprietaria dei mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, un complesso fondiario ampio 36'590 mq situato in località __________;\nche il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato l'11 gennaio 1984 ha collocato tutti i terreni della Fondazione al di fuori della zona edificabile, eccezione fatta per una porzione di 2'688 mq della part. __________;\nche la Fondazione ha impugnato tale provvedimento davanti al Gran Consiglio, senza alcun risultato;\nche ritenendosi gravemente lesa dal predetto assetto pianificatorio, con istanza 15 marzo 1988 la proprietaria ha convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando il riconoscimento di un indennizzo di fr. 1'113'970.60 oltre interessi per titolo di espropriazione materiale;\nche in sede di risposta il comune ha chiesto ed ottenuto una sospensione della procedura, annotando di aver già incaricato il proprio pianificatore di studiare una variante di PR mirante ad inserire le particelle della Fondazione in zona edificabile;\nche nel settembre 1998 il procedimento è stato riattivato, visto che nel frattempo il comune aveva dato avvio alla revisione totale del PR rinunciando ad operare modifiche parziali come quella che avrebbe potuto interessare la proprietà della Fondazione;\nche udite le parti in contraddittorio, il primo giudice ha ordinato uno scambio di allegati in seno al quale il comune ha chiamato in causa lo __________ a ragione del fatto che l'attrice aveva fondato le sue pretese anche sulle assicurazioni fornitele a suo tempo dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni in ordine all'edificabilità del possedimento di __________;\nche raccolte le osservazioni della __________, con sentenza 25 agosto 1999 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulla chiamata in causa presentata dal comune, respingendola; a mente del primo giudice, nella fattispecie non sarebbe ravvisabile un interesse legittimo dello __________ all'esito del procedimento, atteso che qualora fosse astretto al pagamento di indennità di espropriazione materiale il comune non potrebbe comunque rivalersi con successo nei confronti del Cantone per mancanza di una qualsivoglia base legale in tal senso;\nche avverso il predetto giudizio il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga ordinata la chiamata in causa dello __________ negata dalla prima istanza; narrati i fatti, l'insorgente ha ribadito in sostanza il concetto secondo cui nel 1976 l'autorità cantonale si era espressa favorevolmente sulla natura edificabile dei terreni della Fondazione e quindi è tenuta a rispondere direttamente delle conseguenze di queste sue esplicite assicurazioni scritte nell'ambito del contenzioso di espropriazione materiale in essere;\nche il Tribunale di espropriazione e la Fondazione hanno proposto la reiezione dell'impugnativa con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi;\nconsiderato, in diritto\nche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del ricorso sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm in virtù del rimando di cui all'art. 70 Lespr;\nche il gravame in oggetto è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);\nche se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di norma, debitrice di un'indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (STF 19.3.1990 in re Eredi L. = RDAT 1990 N. 57);\nche discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (art. 39 cpv. 2 Lespr); tale assetto giuridico tenta di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale a beneficio di un'altra collettività;"}