| | | | | | | | Incarto n. | 26 aprile 2001 | In nome | | || | Il Tribunale cantonale amministrativo | ||||| | | ||||| | | ||||| | composto dei giudici: | Lorenzo Anastasi, presidente, | | segretario: | Leopoldo Crivelli | statuendo sul ricorso 1. luglio 1999 di | | __________ | || | | Contro | | | | | la decisione 2 giugno 1999, no. 483-32, del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina; | ritenuto che in occasione dell'udienza di sopralluogo 30 marzo 2001 il giudice delegato, dopo discussione, ha sottoposto alle parti la seguente transazione: "1. Per l'espropriazione di ca. 29 mq della part. __________ RFD __________ il comune di __________ verserà al suo proprietario l'importo di fr. 400.- al mq oltre interessi al 4 % dall'11 marzo 1999. 2. Il comune verserà inoltre all'espropriato la somma a corpo di fr. 1'400.- per la soppressione delle piante. 3. Alle parti viene assegnato un termine di 15 giorni per pronunciarsi in merito"; preso atto che il 9 aprile il municipio di __________ e il 14 aprile 2001 __________ hanno aderito alla proposta di cui sopra; considerato pertanto che il procedimento è così esaurito; decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario