Come rettamente si osserva nella sentenza impugnata, la facoltà di opporsi all'espropriazione è stata inserita nella legge di espropriazione (art. 24 cpv. 2 lett. a) a dipendenza dell'art. 2 Lespr, che sancisce il principio di presunzione della pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni (cfr. Messaggio 9.6.1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione, in RVGC sessione autunnale 1970, p. 1614).