Lo scrivente Tribunale si limiterà pertanto all'esame di tali specifici argomenti, che in questa fase processuale sono gli unici ad essere suscettibili di nuovo giudizio. La questione attinente all'eventuale sussistenza di una pregressa espropriazione materiale ed all'indennità dovuta agli espropriati sarà evasa dalla prima istanza al momento della crescita in giudicato della presente decisione. 3. Come rettamente si osserva nella sentenza impugnata, la facoltà di opporsi all'espropriazione è stata inserita nella legge di espropriazione (art. 24 cpv.