{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-6_2000-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17121&nX40_KEY=4711458&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1be6585060354c9f92904b9f08c8666d"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["50.1999.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2000 50.1999.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2000 50.1999.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2000 50.1999.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:30:08", "Checksum": "ed4cc8059def365e216a7e8607afcde8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2000 50.1999.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLo stesso discorso vale per l'assenza di bisogno che gli insorgenti rimproverano al comune. In effetti, la censura andava tutt'al più avanzata in sede pianificatoria, non al momento dell'espropriazione e della notifica delle pretese di indennità. Allorquando un ente pubblico abbisogna di un determinato terreno per soddisfare un'esigenza della collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale (art. 2 Lespr) dimostrando la pubblica utilità dell'operazione ed acquisire il fondo previo versamento dell'equa indennità prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost (cfr. pure art. 9 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche includere la proprietà in una zona per attrezzature pubbliche e attendere qualche tempo prima di avviare la procedura di esproprio formale, fermo restando in quest'ultima evenienza l'interesse pubblico all'istituzione del vincolo ed alla successiva espropriazione viene accertato durante la procedura di approvazione del PR. E' quanto ha fatto il comune di __________, che si è riservato il mapp. __________ nell'ambito della revisione 1989 del proprio strumento pianificatorio in prospettiva di un futuro trasferimento della proprietà.\n4. In ambito espropriativo, il principio di proporzionalità impone che l'espropriazione venga limitata ai diritti strettamente necessari al soddisfacimento dello scopo prefissato (cfr. art. 1 cpv. 2 LFespr). I ricorrenti invocano questo principio adducendo in specie che il comune potrebbe realizzare il parco con i terreni di cui dispone, facendo a meno del mapp. __________. Sennonché con questa argomentazione gli eredi __________ tentano manifestamente di riaprire il dibattito sull'estensione della zona AEP __________, dimenticando che questo aspetto, al pari della pubblica utilità del vincolo, è già stato affrontato e deciso al momento dell'approvazione del PR (DTF 114 Ia 114 consid. 4 cf) e di conseguenza non può più essere riesaminato dai giudici delle espropriazioni per le stesse ragioni evocate al considerando precedente.\nD'altro canto, l'applicazione del principio della proporzionalità è tanto ovvia quanto agevole allorquando si tratta di acquisire il terreno occorrente alla fabbricazione di un'opera pubblica non definita dal PR: basta contenere l'esproprio entro i margini della superficie realmente indispensabile alla corretta attuazione della costruzione che abbisogna alla collettività. La particolarità della fattispecie concreta non permette però tale sorta di ragionamento, poiché il fondo dedotto in espropriazione non è destinato all'edificazione, ma alla realizzazione di un semplice parco, la cui ampiezza dipende dalle scelte che sono state operate a livello pianificatorio. A quest'ultimo proposito mette comunque conto di osservare che in base alle norme ORL/ETH il comune era carente di aree verdi (mq 11'704, a fronte di una necessità minima di mq 48'120) ed ha quindi dovuto includere in zona AEP i rari comparti territoriali che per natura ed estensione si prestavano ancora all'adempimento di quella funzione (cfr. relazione tecnico-economica sul PR, p. 86-87 e 93-94), primo fra tutti quello che accoglie il mapp. __________. Per quanto attiene più specificatamente ai confini del parco __________, appare evidente che la delimitazione della relativa zona AEP è stata condizionata dalla presenza di due linee di forza quali via __________ ed il sentiero che si diparte da __________, da un lato, e dalle caratteristiche orografiche del comprensorio coinvolto nell'operazione, dall'altro. Sotto questo profilo, non si può oggettivamente negare che il mapp. __________ tutt'intero costituisce, grazie alla sua posizione e conformazione, un tassello irrinunciabile del progetto __________. L'angolo S-E della particella - prativo, pianeggiante e posto alla stessa quota di via __________ - rappresenta in particolare l'accesso ideale al complesso del parco. In simili evenienze un intervento espropriativo meno incisivo in applicazione deI principio di proporzionalità non è neppure concepibile, poiché la corretta creazione della zona verde così come concepita nel piano di utilizzazione impone di acquisire la proprietà __________ nella sua integralità.\n5. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.\nLa tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 26 Cost.; 3 LPT; 40 LALPT; 1, 2, 3, 20 ss., 24, 45, 50, 70; 18, 28, 31, 43 e 49 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di versare all'ente espropriante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}