{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-6_2000-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17121&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1be6585060354c9f92904b9f08c8666d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2000 50.1999.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2000 50.1999.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2000 50.1999.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:44", "Checksum": "36b426818c91bf342bffc84415f4178e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2000 50.1999.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 5 maggio 1999 della\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 8 aprile 1999 (no. 34/97-168) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà del mapp. __________ in vista della realizzazione del parco pubblico __________; |\nviste le risposte:\n- 18 maggio 1999 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 14 giugno 1999 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. La comunione ereditaria __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di 3131 mq censito a RF quale coltivo vignato e bosco.\nIl terreno si trova nella parte superiore del comprensorio comunale adagiato sulle falde del Monte __________, segnatamente a margine di __________ __________ e del villaggio __________, sopra il nucleo di __________. Nell'angolo S-E ospita un'autorimessa e una baracca di tipo prefabbricato che, stando agli atti, non sono mai state intavolate a RF, né autorizzate in esito ad una procedura di rilascio di licenza edilizia.\nB. Il PR di __________ del 1975 aveva inserito il mapp. __________ in zona residua.\nIl successivo PR entrato in vigore il 24 novembre 1993 (revisione 89) l'ha invece collocato in zona AEP, unitamente ad altri fondi contermini, allo scopo di realizzare in loco un parco pubblico (parco Selì) ampio circa 23'000 mq. La CE __________ ha impugnato il vincolo, ma il suo ricorso - tardivo e giudicato infondato nel merito - è stato respinto dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, così come dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 8 marzo 1995) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 14 luglio 1995).\nC. Intenzionato a realizzare l'infrastruttura pubblica di cui trattasi, il municipio di __________ ha intavolato delle trattative con i proprietari delle particelle gravate dal vincolo AEP al fine di acquisirle in via bonale. Nell'impossibilità di addivenire ad un accordo con gli eredi __________, nel mese di settembre del 1997 il comune ha deciso di procedere all'esproprio formale dell'intero mapp. __________ offrendo un indennizzo di fr. 123'000.- (= fr. 39.28/mq).\nCon notifica del 10 novembre 1997 i proprietari del fondo si sono invece opposti all'espropriazione ritenendola carente dal profilo dell'interesse pubblico e lesiva del principio di proporzionalità. Nel contempo hanno postulato una modifica dei piani e insinuato le loro pretese d'indennità, di gran lunga superiori a quelle proposte dall'ente espropriante (fr. 800.- il mq per il solo terreno).\nAll'udienza di conciliazione del 7 aprile 1998, in sede di sopralluogo e nelle memorie conclusive presentate al dibattimento finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.\nD. Con decisione 8 aprile 1999 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le censure addotte dagli espropriati.\nIl primo giudice ha escluso in sostanza che i proprietari del mapp. __________ potessero contestare in sede espropriativa la pubblica utilità di un'opera contemplata dal PR e che l'intervento divisato presentasse connotazioni di incisività tali da disattendere il principio della proporzionalità. Quanto alla modifica dei piani, ha rigettato la domanda constatando che così come formulata la stessa si confondeva con le tematiche di proporzionalità già evase in precedenza.\nE. Mediante ricorso 5 maggio 1999 gli espropriati hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le stesse questioni sollevate senza successo in prima istanza.\nDopo aver commentato l'allegato di conclusioni presentato a suo tempo dal comune ed i principi invalsi in materia di pianificazione del territorio, i ricorrenti hanno in sostanza contestato la sussistenza di un interesse pubblico sufficiente per giustificare l'intervento espropriativo, annotando che il mapp. __________ non sarebbe affatto necessario per realizzare il parco, così come gli accessi previsti dal PR. L'ente espropriante - hanno soggiunto - non ha mai dimostrato il contrario.\nIn tema di disattenzione del principio della proporzionalità gli espropriati hanno evidenziato tra l'altro i vantaggi di cui goderebbe la __________ in seguito alla creazione del parco e riaffermato che l'area di svago potrebbe essere realizzata senza il mapp. __________, la cui sottrazione forzata li costringerebbe a sopportare un sacrificio tanto gravoso quanto eccessivo a beneficio soprattutto dei vicini.\nF. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, in seguito.\nAl termine dello scambio di allegati la rappresentante della CE __________ ha presentato un memoriale di replica.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti componenti la CE __________ e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr."}