| | | | | | | | Incarto n. | 29 settembre 2000 | In nome | | || | Il Tribunale cantonale amministrativo | ||||| | | ||||| | | ||||| | composto dei giudici: | Lorenzo Anastasi, presidente, | | segretario: | Leopoldo Crivelli | statuendo sul ricorso 12 aprile 1999 di | | __________ patrocinato da: avv. __________ | || | | Contro | | | | | la decisione 30 marzo 1999, no. 503/72, del presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina; | preso atto che il 27 settembre 2000 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso; ritenuto che il resistente si è avvalso di un legale iscritto all'albo per presentare l'allegato di risposta, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili; considerato pertanto che il procedimento è così esaurito; decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. Il ricorrente rifonderà al Consorzio resistente l'importo di fr. 500.- a titolo di indennità per ripetibili. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario