c Lespr 1940, il quale - riprendendo alla lettera l'art. 102 cpv. 1 lett. c LFespr - dava facoltà all'espropriato di chiedere la retrocessione di un diritto espropriato allorquando tale diritto non era stato utilizzato ad uno scopo di pubblica utilità e l'espropriante intendeva alienarlo o destinarlo ad un uso diverso da quello previsto. Posta questa premessa, le deduzioni operate dal Presidente del Tribunale di espropriazione in ordine alla reale portata dell'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr si avverano del tutto corrette (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 16 ss. ad art. 102 LFespr).