Giusta l'art. 61 cpv. 1 Lespr: "L'espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell'indennità ricevuta e di un'eventuale indennità di deprezzamento, nei seguenti casi: a) quando, decorso il termine di 5 anni dall'acquisto da parte dell'espropriante, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto; b) quando il diritto espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall'acquisto;