{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-4_1999-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17119&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f09bddf0a3cfe4b4f18609bd95aa8e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.11.1999 50.1999.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.11.1999 50.1999.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.11.1999 50.1999.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:34:43", "Checksum": "acf718ee7be26143d0e0f637e432a348", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.11.1999 50.1999.4\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 16 marzo 1999 della\n|\n|\n__________, __________, patrocinata da: avv. __________, __________, __________;\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 12 febbraio 1999 (no. 508/87) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha respinto la domanda di retrocessione 10 dicembre 1998 proposta dall'insorgente nei confronti dello __________ e del comune di __________ relativamente alla part. no. __________ RFD di __________ oggetto di esproprio parziale nel 1977;\n|\nviste le risposte:\n- 29 marzo 1999 del Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\n- 15 aprile 1999 del comune di __________;\n- 23 aprile 1999 dello __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Nel 1976 lo __________ ha avviato la procedura di espropriazione dei diritti necessari alla realizzazione della deviazione e dell'incanalamento del torrente __________ in territorio di __________ e __________, opere previste nell'ambito della costruzione del nuovo tronco stradale __________ /__________.\nIl prospettato intervento ha indotto lo __________ ad espropriare tra le altre anche la proprietà della __________, costituita dai mapp. __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________. Le tabelle espropriative pubblicate all'epoca prevedevano in particolare di acquisire 225 mq ca. del mapp. __________ a fr. 40.- il mq, di occupare temporaneamente 161 mq dello stesso fondo a fr. 0.05/mq/annui e di concedere alla __________ un diritto d'uso a giardino sulla superficie espropriata.\nAll'udienza di conciliazione tenutasi il 2 maggio 1977 l'espropriata ha accettato le offerte dello __________ ed accordato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 2 maggio 1977. Con decreto 15 luglio 1977 il Presidente del Tribunale di espropriazione ha quindi chiuso e stralciato dai ruoli la procedura per intervenuto accordo tra le parti.\nB. La superficie di mq 203 prelevata dal mapp. __________ della __________ è stata annessa al mapp. __________ dello __________, fondo di complessivi 1891 mq corrispondente al tracciato dell'opera sotterranea disposta lungo il confine con il comune di __________ al fine di incanalare il torrente __________. La servitù di giardino accordata all'espropriata pendente causa non è invece mai stata iscritta a RF.\nNel giugno del 1995 il Cantone ha frazionato il mapp. __________. Gran parte (1479 mq di prato, compresa l'area sottratta alla __________) è andata a formare una nuova particella - la no. __________ - subito ceduta al comune di __________ per la costruzione della strada di circonvallazione dell'abitato. Il trapasso, inserito in una vasta operazione di permuta e cessione di terreni, è avvenuto senza compenso in denaro, ma in cambio il mappale è stato gravato da una servitù di canalizzazione sotterranea a favore della contermine part. __________ dello __________.\nC. La __________ è venuta a conoscenza dell'accaduto solo nel 1997, allorquando in seno alla procedura di ricomposizione particellare della zona __________ di __________ di __________ le è stato assegnato il mapp. __________ RT - costituito in massima parte dalla superficie espropriatale nel 1977 - e tolto quanto ancora le restava in proprietà del mapp. __________ VN. La società ha impugnato siffatto progetto di riparto, ma il gravame è stato respinto dalla Commissione di ricorso di I istanza con decisione 30 aprile 1998.\nD. Mediante istanza 10 dicembre 1998 la __________ ha quindi convenuto in giudizio lo __________ e il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando in base all'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr la retrocessione dei diritti espropriati nel 1977 e, in loro vece, la costituzione di una servitù di canale sotterraneo a favore dello Stato ad un valore da computarsi sull'indennità che avrebbe dovuto essere restituita all'ente espropriante.\nIn occasione dell'udienza di discussione del 2 febbraio 1999 i convenuti si sono opposti alla domanda contestando la sussistenza dei presupposti materiali della retrocessione. Le parti hanno dunque chiesto al giudice delle espropriazioni di statuire su questa specifica questione in via pregiudiziale.\nE. Con sentenza 12 febbraio 1999 il Presidente del Tribunale di espropriazione ha respinto l'azione di retrocessione promossa dalla __________.\nPartendo dal presupposto che la superficie espropriata era stata impiegata conformemente alle previsioni (l'incanalamento del torrente __________), il primo giudice ha ritenuto in sostanza che alla fattispecie non potesse tornare applicabile né l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, né l'art. 61 cpv. 1 lett. c Lespr. Quest'ultima norma mutuata dal diritto federale andrebbe infatti interpretata alla stessa stregua dell'art. 102 cpv. 1 lett. c LFespr, il quale esclude la retrocessione nel caso in cui il diritto espropriato sia stato utilizzato ad uno scopo di pubblica utilità.\nF. Avverso la predetta pronunzia la __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento.\nPuntualizzati alcuni aspetti di fatto, la ricorrente insiste nell'affermare che l'area espropriatale nel 1977 non è stato utilizzata allo scopo previsto. Quand'anche fosse appurato il contrario, il diritto alla retrocessione le andrebbe comunque riconosciuto per ragioni dedotte dal principio della parità di trattamento.\nG. Il Tribunale di espropriazione, lo Stato ed il comune di __________ propongono la reiezione del gravame con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.\nConsiderato, in diritto:"}