La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale dev'essere altresì tenuto a rifondere al resistente un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge sopraricordati, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. E' pertanto confermata la sentenza impugnata, con la completazione del suo dispositivo n. 1, nel senso che il tasso annuo degli interessi compensatori riconosciuti sull'indennità ammonta, dal 1. gennaio 2001, al 4,5%. 2. La tassa di giudizio, di fr. 2'000.-, è posta a carico del ricorrente, il quale è altresì condannato a versare identico importo a __________ a titolo di ripetibili. 3.