Ib 380 segg.). 4. Dal momento che il comune ricorrente non contesta l'indennizzo fissato dal Tribunale di prima istanza, il suo ricorso dev'essere senz'altro respinto. Il risarcimento assegnato va tuttavia completato per tenere conto che dal 1 gennaio 2001 gli interessi compensatori annui riconosciuti sull'indennità ammontano al 4,5% (cfr. circolare del Tribunale federale 22 dicembre 2000 relativa all'applicazione della LFespr, adottata anche in materia cantonale). 5. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale dev'essere altresì tenuto a rifondere al resistente un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).