Questa ferma volontà è del resto stata condivisa dalle autorità comunali le quali, in sede adozione del PR, hanno optato per l'assegnazione dei fondi alla zona fabbricabile. Inserimento che, com'è stato spiegato, era pienamente legittimo dal profilo pianificatorio, dal momento che le particelle erano ricomprese nel territorio già edificato in larga misura (art. 15 lett. a LPT). Per questo stesso motivo, contrariamente a quanto sostiene ora il comune ricorrente, un'esclusione dalla zona edificabile dei fondi in discussione non potrebbe apparire giustificata con riferimento all'esigenza generale di limitare la contenibilità del territorio edificabile in ossequio all'art. 15 lett.