Secondo l'autorità cantonale le menzionate particelle costituivano "la naturale continuazione della fascia protetta, la quale ha lo scopo di salvaguardare la bellezza architettonica-ambientale della catena di facciate ad est del nucleo": per questo motivo il Consiglio di Stato ha disposto d'ufficio la loro inclusione nell'adiacente zona di protezione del paesaggio sottostante il nucleo del villaggio (cfr. risoluzione di approvazione del PR 22 maggio 1985, pag. 14, lett. e). Nella seduta del 30 novembre 1987 il Gran Consiglio ha respinto il ricorso inoltrato contro la pronuncia governativa dal resistente e dal di lui padre.