Oltre all'assenza, il 22 maggio 1985, di un PGC rispondente ai requisiti appena menzionati, il resistente non ha inoltre dimostrato di aver sopportato rilevanti spese per l'urbanizzazione e l'edificazione dei fondi. 3.4. Non sussiste inoltre alcun motivo od anche solo indizio per ritenere che il principio della buona fede imponesse l'assegnazione dei fondi in discussione alla zona fabbricabile a fini privati. 3.5. A dispetto di quanto assume il ricorrente, le particelle erano invece poste, alla data determinante, entro il territorio giĆ  edificato in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (cfr. sul concetto DTF 122 II 455 consid. 6a con rinvii).