Il fatto che il PR del 1970 li avesse compresi in zona edificabile non è decisivo, poiché quello strumento non era conforme ai principi sanciti dalla LPT. Il carattere di edificabilità dei fondi non potrebbe essere desunto nemmeno dal prezzo rilevante pagato nel 1963 per l'acquisto delle particelle, né dal permesso di costruzione ottenuto due anni dopo dal loro proprietario. F. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.