D'altra parte, la non attribuzione di quei fondi alla zona edificabile non solo ha concretizzato i principi e gli obbiettivi perseguiti dalla LPT, ma ha pure formalizzato la loro vocazione di appartenenza alla zona di protezione dell'ambiente, nel solco di quanto già stabilito in precedenza dai piani allestiti in base al DFU e al DEPT. Il comune ha inoltre sottolineato come il carattere di edificabilità dei due terreni sia comunque da negare alla luce della definizione di zona edificabile data dall'art. 15 LPT. Il fatto che il PR del 1970 li avesse compresi in zona edificabile non è decisivo, poiché quello strumento non era conforme ai principi sanciti dalla LPT.