{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-3_2001-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17118&nX40_KEY=4931983&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2ec247d2a6d2ddd5673f7f743e4431fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:53:33", "Checksum": "623c24e628b2db95e0fff58f26d24d2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.7. Ferme queste premesse, non si può negare che, al 22 maggio 1985, vi fosse un'elevata probabilità di attuazione dell'aspettativa edilizia relativamente ai mapp. __________ e __________ (cfr. consid. 2.2. che precede; inoltre RDAT II-1996 n. 46 consid. 4b). Acquistate quando erano edificabili e pagate di conseguenza le particelle sono state successivamente colpite da un divieto di edificazione temporaneo, che si è consolidato al momento in cui tale restrizione è stata confermata a titolo definitivo. Per questo motivo i proprietari non hanno potuto far altro che opporsi, ricorrendo, sia contro il vincolo temporaneo che contro quello definitivo. In quell'arco di tempo non avrebbe avuto alcun senso far approntare dei progetti od effettuare delle spese in vista di un'edificazione che non avrebbe potuto essere approvata. I proprietari hanno pertanto dimostrato in modo più che concludente, per quanto in loro potere, di voler conservare a tutti i costi la vocazione edilizia dei fondi allo scopo di costruirvi. Questa ferma volontà è del resto stata condivisa dalle autorità comunali le quali, in sede adozione del PR, hanno optato per l'assegnazione dei fondi alla zona fabbricabile. Inserimento che, com'è stato spiegato, era pienamente legittimo dal profilo pianificatorio, dal momento che le particelle erano ricomprese nel territorio già edificato in larga misura (art. 15 lett. a LPT). Per questo stesso motivo, contrariamente a quanto sostiene ora il comune ricorrente, un'esclusione dalla zona edificabile dei fondi in discussione non potrebbe apparire giustificata con riferimento all'esigenza generale di limitare la contenibilità del territorio edificabile in ossequio all'art. 15 lett. b LPT: questo argomento sembra, del resto, derivare da una mancanza di conoscenza dell'insorgente circa la collocazione dei mapp. __________ e __________, che il ricorso 10 marzo 1999 (pag. 7) crede ubicati al __________, al margine del territorio comunale. L'inedificabilità dei mappali è, per contro, stata decretata - con certezza - allo scopo esclusivo di proteggere il paesaggio e più precisamente il sovrastante nucleo. Ora, com'è appena stato spiegato, in assenza di tale restrizione le particelle avrebbero dovuto essere indiscutibilmente assegnate alla zona edificabile. Invano il comune ricorrente contesta l'edificabilità dei fondi in quanto tale. Intanto trattasi di particelle urbanizzate sotto ogni aspetto, che avrebbero potuto essere edificate, ancorché poste parzialmente in pendio. A torto il ricorrente sostiene anzitutto che i fondi non erano né sono urbanizzati. Essi sono difatti lambiti da due strade; verso quella comunale (via __________), che nella parte terminale presenta un dislivello minimo rispetto al mapp. __________, potrebbe facilmente essere creato un accesso. Le fognature a sistema misto attraversano - e attraversavano già alla data determinante - il mapp. __________: pretendere che i fondi non siano equipaggiati sotto questo importante aspetto - come argomenta ancora il ricorrente (pag. 9 del gravame) - appare persino scorretto. E' poi senz'altro vero che il mapp. 91, a forma triangolare allungata, è di per sé inedificabile. Tuttavia, esso costituisce - insieme al mapp. 91 - un'unica proprietà: non può quindi essere considerato isolatamente. Sotto l'aspetto pianificatorio, decisivo, esso rappresenta invece un terreno di natura indiscutibilmente edilizia - che sia edificabile o meno in quanto tale non ha pertanto rilevanza alcuna - e sarebbe senz'altro stato assegnato all'area fabbricabile in difetto dell'istituzione del vincolo di tutela del paesaggio: è quanto del resto aveva stabilito il consiglio comunale di __________ in sede di adozione del PR. Al più quest'ultima censura meritava considerazione in sede di stima dell'indennizzo.\n3.8. Se ne deve dedurre, insieme al Tribunale di prima istanza, che l'inclusione dei mapp. __________ e __________ nella zona di protezione del paesaggio PA ha soppresso alla data determinante 22 maggio 1985 una possibilità effettiva di edificarli in un prossimo futuro: detta inclusione ha pertanto generato un'espropriazione materiale a pregiudizio degli stessi (cfr. nello stesso senso Riva, Kommentar RPG, ad art. 5 n. 158 seg., con rinvio - tra l'altro - a DTF 121 II 417 segg.; Flückiger, Commentario citato, ad art. 15 n. 65; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 1995, pag. 503 con rinvio, alla nota 64 a piè di pagina, a DTF 107 Ib 380 segg.).\n4. Dal momento che il comune ricorrente non contesta l'indennizzo fissato dal Tribunale di prima istanza, il suo ricorso dev'essere senz'altro respinto. Il risarcimento assegnato va tuttavia completato per tenere conto che dal 1 gennaio 2001 gli interessi compensatori annui riconosciuti sull'indennità ammontano al 4,5% (cfr. circolare del Tribunale federale 22 dicembre 2000 relativa all'applicazione della LFespr, adottata anche in materia cantonale).\n5. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale dev'essere altresì tenuto a rifondere al resistente un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli articoli di legge sopraricordati,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n§. E' pertanto confermata la sentenza impugnata, con la completazione del suo dispositivo n. 1, nel senso che il tasso annuo degli interessi compensatori riconosciuti sull'indennità ammonta, dal\n1. gennaio 2001, al 4,5%.\n2. La tassa di giudizio, di fr. 2'000.-, è posta a carico del ricorrente, il quale è altresì condannato a versare identico importo a __________ a titolo di ripetibili.\n3. Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.\n|"}