{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-3_2001-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17118&nX40_KEY=4931983&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2ec247d2a6d2ddd5673f7f743e4431fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:53:33", "Checksum": "623c24e628b2db95e0fff58f26d24d2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSolo una striscia di territorio ubicato a nord-est del mapp. __________ non era edificata; né lo è a tutt'oggi. Si tratta tuttavia dei terreni posti sotto il nucleo di __________ che, analogamente ai mapp. __________ e __________, sono state assoggettati al vincolo PA, alla base della richiesta di indennità per espropriazione materiale. Malgrado fossero state dichiarate edificabili dal PR 1970/72, tutte queste superficie vennero incluse nei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del decreto federale 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio (DFU), i cui piani furono pubblicati il 28 febbraio 1973. Una volta entrata in vigore la LPT i menzionati terreni non vennero assegnati alla zona edificabile provvisoria disposta il 17 marzo 1980 dal dipartimento dell'ambiente in applicazione dell'art. 8 DEPT, pur trovandosi al centro della stessa, per essere invece inseriti in una zona di pianificazione (art. 16 seg. DEPT). Tale ordinamento è indi stato abrogato nel dispositivo n. 9 della risoluzione di approvazione del PR 22 maggio 1985. La non edificazione, alla data determinante 22 maggio 1985, della fascia dei terreni posti sotto il nucleo di __________ può pertanto essere stata condizionata in misura importante, se non addirittura determinata, dall'assetto pianificatorio provvisionale conferito a quest'area dall'autorità cantonale nell'attesa - ed anzi in vista - di una decisione definitiva circa il suo destino pianificatorio in sede di PR. Ora, tuttavia, com'è noto e peraltro evidente, ai fini dell'accertamento della realizzazione di un'espropriazione materiale bisogna prescindere dai provvedimenti restrittivi anteriori, ma provvisori, di per sé non indennizzabili, volti a garantire l'efficacia della misura definitiva (RDAT 1985 n. 96 consid. 3b con rinvii). Del resto gli altri terreni vincolati prossimi al mapp. __________ e __________, diversamente da questi ultimi, appartenevano a particelle che salivano verso il sovrastante nucleo, ove erano state costruite con edifici d'abitazione (mapp. __________, __________ e __________): le probabilità di edificare le sottostanti, annesse superfici appariva, di conseguenza, obiettivamente più ridotta. I due fondi siti all'estremità opposta dei mapp. __________ e __________, ossia i mapp. __________ e __________ (quest'ultimo ha successivamente inglobato l'adiacente mapp. __________), erano invece già stati edificati prima dell'imposizione delle suddette restrizioni: essi sono poi addirittura stati affrancati dal vicolo PA e restituiti alla zona edificabile in occasione della variante di PR approvata dal Governo il 17 luglio 1995 (variante 10; cfr. risoluzione di approvazione citata, pag. 4, cifra 3.1.9.)."}