{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1999-3_2001-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17118&nX40_KEY=4931983&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2ec247d2a6d2ddd5673f7f743e4431fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1999.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:53:33", "Checksum": "623c24e628b2db95e0fff58f26d24d2f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.08.2001 50.1999.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.2. Il PR 1985 è il primo piano di utilizzazione di cui si è dotato il comune di __________ conforme ai principi pianificatori sanciti dagli art. 22 ter e 22 quater vCost. - corrispondenti agli art. 26 e 75 Cost. vigente - e dalla LPT. In precedenza sussisteva un piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 26 maggio 1970, modificato con risoluzione 27 giugno 1972, il quale assegnava il mapp. __________ e la parte superiore del mapp. __________ alla zona nucleo tradizionale (zona A) e la parte inferiore di quest'ultimo alla zona edificabile a 2 piani (zona D). Quello strumento, antecedente alla normativa federale appena menzionata, non soddisfaceva tuttavia i principi pianificatori posti dalla stessa già per il motivo che non operava, partendo da quanto già edificato e dal prevedibile bisogno nei 15 anni successivi, una suddivisione del territorio in zone edificabili e non edificabili (DTF 122 II 326 consid. 4b con rinvii). Tutto il territorio comunale era infatti dichiarato edificabile ad eccezione della zona boschiva, riportata a titolo indicativo: in caso di dissodamento i relativi sedimi potevano essere edificati secondo le norme applicabili alla zona D (due piani) rispettivamente C (tre piani). L'attribuzione dei mapp. __________ e __________ alla zona PA costituisce pertanto indubitabilmente un caso di rifiuto di assegnazione dei predetti mappali alla zona edificabile: misura che di principio non genera espropriazione materiale. Trattasi pertanto di verificare se, nel concreto caso, sono soddisfatti i requisiti che possono condurre - a titolo eccezionale - al risultato opposto.\n3.3. In primo luogo le proprietà in discussione non erano comprese, alla data determinante 22 maggio 1985, in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque. A questo riguardo è necessario premettere che simile verifica deve essere effettuata alla luce dell'ordinamento istituito attraverso la legge federale sull'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, in vigore dal 1 luglio 1972 (ed attualmente sostituita dalla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991, in vigore dal 1 novembre 1992), la quale aveva in sostanza anticipato la suddivisione del territorio in edificabile e non edificabile operata dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a con rinvio). Non può pertanto essere conferita alcuna rilevanza al PGC agli atti - l'unico di cui si fosse dotato il comune sino alla data determinante 22 maggio 1985 - approvato dal dipartimento delle opere sociali il 13 aprile 1971, poiché allestito secondo la previgente legislazione. Strumento che, in quanto ricalcante la situazione pianificatoria istituita attraverso il piano regolatore allora vigente, non fissava nemmeno un perimetro, che coincideva pertanto - di fatto - con l'intero territorio comunale, e che di conseguenza non può essere considerato conforme alla legislazione sulla protezione delle acque in vigore dal 1 luglio 1972. Oltre all'assenza, il 22 maggio 1985, di un PGC rispondente ai requisiti appena menzionati, il resistente non ha inoltre dimostrato di aver sopportato rilevanti spese per l'urbanizzazione e l'edificazione dei fondi.\n3.4. Non sussiste inoltre alcun motivo od anche solo indizio per ritenere che il principio della buona fede imponesse l'assegnazione dei fondi in discussione alla zona fabbricabile a fini privati.\n3.5. A dispetto di quanto assume il ricorrente, le particelle erano invece poste, alla data determinante, entro il territorio già edificato in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (cfr. sul concetto DTF 122 II 455 consid. 6a con rinvii). Esse erano - e sono - difatti ubicate direttamente sotto le costruzioni che concorrono a formare il perimetro esterno nucleo, densamente edificato, e completato alla sua estremità dal palazzo municipale e da un ulteriore edificio adibito ad abitazione; a valle i fondi sono a loro volta delimitati dalla strada cantonale e da una strada di quartiere (via __________). I fondi interessati costituiscono, in sostanza, un cuneo che si insinua tra il nucleo e le menzionate strade. Anche sotto queste ultime arterie, che pur comportano una cesura decisiva nell'ottica dell'accertamento dell'edificazione, il territorio era già edificato; esso è stato in seguito assegnato dal PR 1985 alla zona residenziale (R2)."}